Ordinanza di Palazzo Frizzoni posticipa l’accensione degli impianti di riscaldamento al prossimo 22 ottobre 2025
Bergamo, 14 ottobre 2025 – È stata emessa oggi l’ordinanza relativa alle “Disposizioni per l’esercizio degli impianti di riscaldamento e misure volte al contenimento dei consumi energetici negli edifici con accesso al pubblico – anno termico 2025/’26”.
Il periodo di esercizio
Con questo provvedimento, il Comune di Bergamo dispone il posticipo della data di accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale a martedì 22 ottobre 2025, con periodo di esercizio fino al 7 aprile 2026.
Fasce orarie di accensione
Durante tale periodo, gli impianti potranno essere accesi per un massimo di 14 ore giornaliere, anche suddivise in più fasce, all’interno dell’intervallo compreso tra le ore 5 e le ore 23.
Numero massimo di ore di accensione giornaliere
Fino al 22 ottobre, in caso di condizioni climatiche che lo rendano necessario, è comunque possibile accendere gli impianti fino a un massimo di 7 ore giornaliere, anche non consecutive, sempre tra le ore 5 e le ore 23.
Limiti di temperatura
L’ordinanza stabilisce anche i seguenti limiti di temperatura: 17°C ± 2°C per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19°C ± 2°C per tutti gli altri edifici.
Motivo del contenimento delle emissioni inquinanti
La decisione di posticipare l’accensione è motivata dalla volontà di contenere le emissioni inquinanti, in un periodo dell’anno in cui le condizioni atmosferiche sono spesso sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti.
Il riscaldamento domestico, insieme al traffico veicolare, alle combustioni all’aperto e ai reflui zootecnici, rappresenta, infatti, una delle principali fonti di emissione di polveri sottili (PM10). Ridurne l’utilizzo nei mesi autunnali può quindi contribuire significativamente alpsimo previsto per il funzionamento del riscaldamento.
Funzionamento degli impianti termici per 14 ore al giorno
Il Comune di Bergamo, inserito nella zona climatica E (DPR 74/2013), prevede ordinariamente un orario massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore al giorno tra il 15 ottobre e il 15 aprile.
Tuttavia, la definizione dei periodi e delle temperature di esercizio si basa su dati climatici di oltre cinquant’anni fa, non più allineati con le attuali condizioni ambientali. Bergamo è inoltre tra le 100 città europee selezionate dalla Commissione Europea per la transizione verso la neutralità climatica entro il 2030, obiettivo sostenuto dalla recente assegnazione del riconoscimento EU Mission Label – Climate Neutral & Smart Cities, a seguito della presentazione del Climate City Contract.
Le temperature medie stagionali in costante aumento confermano la necessità di una revisione dei tempi e delle modalità di utilizzo degli impianti di riscaldamento, anche alla luce del contributo che questi sistemi danno alle emissioni di ossidi di azoto (nei combustibili gassosi e liquidi) e di polveri sottili (nel caso di biomasse come la legna).
Casi non previsti dai limiti temporali
I limiti temporali non si applicano nei seguenti casi: ospedali, cliniche, case di cura e strutture protette, comprese quelle per minori, anziani, tossicodipendenti e altri soggetti assistiti da servizi sociali; rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; scuole materne e asili nido; piscine, saune e strutture assimilabili; attività industriali e artigianali, ove sussistano esigenze tecnologiche o di produzione.
Chiusura porte di accesso al pubblico degli edifici climatizzati
L’Ordinanza prevede inoltre la chiusura delle porte di accesso al pubblico degli edifici climatizzati (riscaldamento o raffrescamento), anche in presenza di lame d’aria, da parte di: esercizi commerciali, attività artigianali, locali di somministrazione di alimenti e bevande, salvo per il tempo strettamente necessario al passaggio delle persone, allo svolgimento delle attività, o in caso di affollamento che richieda ricambio d’aria.
Gli esercizi esclusi dal suddetto obbligo
Sono esclusi dal suddetto obbligo gli esercizi dotati di dehors, in area pubblica o privata, che necessitino di passaggio continuo tra interno ed esterno per garantire il servizio agli avventori.
Si ricorda inoltre lo spegnimento delle insegne luminose non essenziali entro le ore 23 nel periodo di ora legale, e entro le ore 22 nel periodo di ora solare, come previsto dalla L.R. 31/2015 e dalla L.R. 17/2000.
· In allegato l’Ordinanza