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Tibunale di Bergamo: «…quando in farmacia arriva un nuovo collaboratore (ovvero quando se ne va), il titolare o il direttore della struttura deve comunicarlo all’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e deve farlo anticipatamente o almeno contestualmente…»

 

 

 

Bergamo, 2 ottobre 2019 Il Tribunale di Bergamo, con sentenza 1969/2019 del 19 settembre scorso, ha fornito un’interpretazione in linea con quella data da ATS Bergamo.

«L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha emesso verbale di illecito amministrativo nei confronti di un direttore di farmacia della provincia di Bergamo – spiega Marco Gambera, direttore del Servizio farmaceutico di via Galliccioli – contestandogli di non aver comunicato all’ATS stessa la cessazione di collaborazione di una farmacista, violando così le disposizioni di legge. A seguito di scritto difensivo del farmacista abbiamo ritenuto importante non archiviare il procedimento».

Che un titolare o direttore di farmacia sia tenuto a comunicare l’inizio o la cessazione di collaborazione dei farmacisti all’Autorità Sanitaria Locale (quindi all’Agenzia di Tutela della Salute) è un fatto noto e consolidato. La materia del contendere riguardava piuttosto le tempistiche: «La difesa del ricorrente – prosegue Gambera – ricordava che la norma non prevede alcun termine per l’adempimento dell’obbligo di legge. La nostra Agenzia di Tutela della Salute ha invece sostenuto che, in assenza di una tempistica indicata dalla normativa e considerate le motivazioni sanitarie alla base di tale adempimento, la trasmissione doveva avvenire anticipatamente o, al più tardi, contestualmente».

Il Tribunale di Bergamo ha condiviso l’interpretazione di ATS, indicando che la tempestività delle comunicazioni è richiesta per soddisfare la ratio della norma, che ha lo scopo di permettere all’Autorità Sanitaria Locale il controllo sulla modalità di esercizio delle farmacie e che, quindi, «l’inoltro della comunicazione oltre la data di verificazione dell’evento (assunzione o cessazione) va ritenuto in via di principio tardivo, fatte salve evenienze eccezionali».

«Come Servizio farmaceutico di ATS Bergamo – aggiunge il direttore – attivo nella vigilanza delle farmacie aperte al pubblico della provincia di Bergamo, abbiamo accolto con favore la sentenza. L’attività di vigilanza ha lo scopo di offrire un alto standard dell’offerta farmaceutica rivolta ai cittadini, anche attraverso il monitoraggio del rispetto della normativa. Da una maggiore chiarezza derivano benefici per tutti», conclude Gambera.

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